Il nostro statuto

 

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STATUTO TOI NEL MONDO

Art. 1

Ai sensi dell'art. 83 dello statuto F.I.O.T.O. (FEDERAZIONE ITALIANA FRA GLI OPERATORI NELLA TECNICA ORTOPEDICA), è costituita l'associazione TOI - Tecnici Ortopedici Italiani Nel Mondo in breve TOI NEL MONDO.

TOI NEL MONDO è Associazione di categoria dei TECNICI ORTOPEDICI, così come definiti dal D.M. n. 665 del 14 settembre 1994 e s.m. e dalle successive norme relative al suddetto profilo professionale.

L'attività dell'Associazione è regolata dalle norme del presente Statuto nonché dalle fonti in esso indicate e dalle deliberazioni degli Organi associativi adottate in conformità di dette norme.

L'Associazione non ha fini di lucro, essendo tutti i proventi destinati all'attività associativa. Essa è un ente non commerciale che può anche svolgere attività di natura commerciale purché non a carattere prevalente nel rispetto dei limiti di cui all'art. 6 del D. Lgs. 460/97.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

TOI NEL MONDO ha lo scopo di stabilire regole deontologiche e professionali dell'attività dei tecnici ortopedici ad essa iscritti, nonché tutelare la loro dignità professionale sia come singoli che come categoria. L'Associazione si propone altresì di:

- promuovere un percorso normativo finalizzato all'inserimento della figura professionale del tecnico ortopedico nell'area delle professioni sanitarie riabilitative e la costituzione di un apposito Albo legislativamente riconosciuto;

- promuovere accordi e intese con le associazioni professionali dell'area sanitaria di riferimento, finalizzati alla individuazione di protocolli scientifici relativi a percorsi terapeutico-riabilitativi che caratterizzano il processo di presa in carico del paziente disabile;

- promuovere collaborazioni consulenze ed iniziative umanitarie con varie Organizzazioni Non Governative, Enti interessati nell'ambito della cooperazione internazionale.

A tal fine l'Associazione intende :

- promuovere il collegamento tra le risorse umane e logistiche dei tecnici ortopedici intenzionati ad operare per i Paesi in via di sviluppo, nonché la formazione idonea dei medesimi, per la collaborazione ed il sostegno alla Cooperazione allo Sviluppo;

- creare un collegamento diretto con le Organizzazioni Non Governative che già lavorano in progetti di aiuto nel settore ortoprotesico, facilitando la partecipazione attiva alla stesura dei progetti medesimi.

L'Associazione si propone di:

- produrre opportune iniziative atte ad adeguare il nomenclatore-tariffario delle prestazioni professionali di assistenza protesica allo stato dell'arte;

- promuovere e stipulare accordi orientati al continuo sviluppo di prestazioni erogate alle e dalle Aziende ASL e altri Enti di natura mutualistica pubblici e privati;

- promuovere, appoggiare e favorire la collaborazione tra strutture pubbliche e imprese private, tra medici e tecnici ortopedici;

- tutelare e valorizzare il titolo di tecnico ortopedico nell'ambito della organizzazione sanitaria nazionale e internazionale;

- contribuire al progresso delle scienze tecniche ortopediche ed in particolare, allo sviluppo e alla ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica applicata a tutte le tecniche di intervento ortoprotesico di tipo preventivo, compensativo, conservativo e palliativo sul paziente disabile;

- favorire l'aggiornamento culturale e scientifico dei Soci promuovendo iniziative didattiche e congressuali attraverso:

- la promozione di Corsi Universitari di laurea di 1° e 2° livello in tecniche ortopediche e Master di specializzazione;

- l'organizzazione di eventi formativi ECM(Educazione Continua in Medicina) nell'ambito del programma di Educazione continua, destinati ai professionisti tecnici ortopedici;

- l'organizzazione di congressi, convegni, conferenze, simposi e riunioni di carattere tecnico-scientifico, giuridico economico, sociale, tributario e professionale; visite ad ospedali, stabilimenti, istituti e laboratori ortopedici.

Art. 3

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle elencate all'art. 2 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4

TOI NEL MONDO ha sede in Roma Via L'Aquila n. 62, presso la sede legale della F.I.O.T.O..

Art. 5

Possono iscriversi all'Associazione :

- i tecnici ortopedici in possesso di un titolo abilitante ai sensi del DM_665/1994 e s.m.i. o ad esso equipollente (DM 27/7/2000);

- gli studenti dei corsi di laurea in tecniche ortopediche riconosciuti in base alla normativa vigente.

Art. 6

I soci si distinguono in:

a) soci fondatori

b) soci ordinari

c) soci studenti

A) Sono SOCI FONDATORI tutti coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione e sono stati ammessi come soci entro i primi tre mesi dalla data di costituzione.

B) SOCI ORDINARI o effettivi coloro che, in possesso dei titoli professionali indicati all'articolo 5, vengono ammessi per delibera del Consiglio Direttivo previa presentazione di domanda con indicazione delle loro generalità e dichiarazioni di accettazione del presente statuto, dei regolamenti interni e del codice deontologico.

C) Sono SOCI STUDENTI coloro che sono iscritti ai corsi di Laurea in Tecniche Ortopediche riconosciuti in base alla normativa vigente; tali soci diverrano ordinari al conseguimento del titolo abilitante di cui all'articolo 5.

L'associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, dei bilanci e per la nomina degli organismi direttivi dell'associazione. E' altresì riconosciuto il diritto di voto a tutti i soci maggiorenni per tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci nelle materie di sua competenza.

Art. 7

Tutti gli associati sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Associativi.

Gli associati, nello svolgimento della loro professione, sono tenuti ad osservare quanto stabilito dal Codice Deontologico dell'Associazione, che, all'atto dell'iscrizione, essi riconoscono come vincolante.

E' inoltre dovere di tutti gli associati:

- versare all'Associazione la quota di iscrizione annuale stabilita dagli organi associativi;

- partecipare alla vita associativa.

L'iscrizione all'Associazione ha validità annuale e coincide con l'esercizio sociale. Gli associati ordinari possono rinnovare la propria iscrizione mediante il versamento della quota associativa entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, senza interruzione del rapporto.

ART. 8

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni

le quali devono essere presentate al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata da spedirsi entro il 30 settembre di ogni anno;

b) per morosità

qualora il contributo sociale non venisse corrisposto nel termine sopra stabilito.

c) per espulsione

da pronunciarsi con votazione a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia tenuto un comportamento o compiuto atti od azioni disonorevoli o contrarie agli scopi dell'associazione o che comunque abbiano comportato nocumento all'associazione ed al suo andamento.

d) per morte o incapacità sopravvenuta.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.

La qualifica di socio è intrasmissibile.

Art. 9

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci

- il Consiglio Direttivo

- il Presidente e il Vice Presidente

- il Tesoriere

Art. 10

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano e deliberativo dell'associazione. E' convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci.

Hanno diritto di intervento all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Essa può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea generale ordinaria è convocata almeno una volta all'anno e delibera circa:

- l'approvazione del bilancio;

nonché delibera:

- sulla nomina delle cariche sociali e l'approvazione dei regolamenti;

- sulle linee programmatiche generali della futura attività dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla liquidazione del patrimonio e sulle altre materie riservate ad essa dalla legge.

Art. 11

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera con la maggioranza dei voti validi e con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione.

In seconda convocazione delibera a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Resta salvo che l'assemblea sia in prima che in seconda convocazione osserverà i diversi quorum previsti inderogabilmente dalla legge.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di cinque deleghe.

L'assemblea viene convocata con avviso scritto spedito ai soci almeno dieci giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno, l'indicazione della data, del luogo e dell'ora della prima convocazione ed occorrendo anche della seconda convocazione che potrà essere tenuta ventiquattro ore dopo la prima.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nell'ambito dell'Unione Europea.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e dura in carica tre anni.

Ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione.
In particolare il Consiglio:

- attua le direttive dell'Assemblea;

- formula eventuali regolamenti e proposte da sottoporre all'Assemblea;

- formula i provvedimenti di espulsione dei soci;

- è responsabile verso i soci del regolare funzionamento dell'Associazione nonché del corretto impiego dei fondi e della custodia dei beni;

- designa i rappresentanti dell'Associazione presso enti, commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;

- conferisce e revoca procure;

- stabilisce l'importo delle quote annue di iscrizione e le modalità del relativo pagamento;

- stabilisce eventuali contributi straordinari per comprovate esigenze e salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci;

- esplica ogni altra funzione demandatagli o prevista dal presente statuto.

Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, compreso il Presidente, che vengono nominati dall'assemblea, la quale provvederà anche alla designazione del Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio provvede alla nomina del Vice Presidente e del Tesoriere.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri membri del Consiglio Direttivo provvederanno alla cooptazione di un membro in sostituzione proponendone la convalida della nomina, alla successiva assemblea che verrà appositamente convocata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti con lettera da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza a ciascun consigliere e nei casi di urgenza con telegramma, fax, e-mail da spedirsi almeno tre giorni prima.
Per la validità delle sue riunioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera con la maggioranza dei consiglieri presenti eccettuate le delibere riguardanti l'ammissione o l'espulsione di soci, la determinazione delle quote annuali che dovranno essere adottate con la maggioranza di due terzi dei consiglieri.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Ai consiglieri non spetta alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Art. 13

Il Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente dell'Associazione e la rappresenta nei rapporti pubblici.

Esso è nominato dall'Assemblea.

Il Presidente ha le seguenti funzioni:

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;

- convoca l'Assemblea con propria determinazione, o su delibera del Consiglio Direttivo, o su richiesta di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto;

- esegue provvedimenti di particolare urgenza previo parere del Consiglio Direttivo a cui dovrà successivamente riferire;

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi.

Art. 14

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e ne assume le funzioni in caso di dimissioni fino alla prima Assemblea dei Soci; può comunque rappresentarlo su delega scritta assumendone gli obblighi derivanti.

Art. 15

Il Tesoriere:

redige annualmente il progetto di bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione da sottoporre per la sua adozione al Consiglio Direttivo il quale lo sottoporrà all'assemblea per l'approvazione;

redige e conserva il registro delle entrate e delle uscite;
è custode del patrimonio dell'Associazione;
esige le rendite, le quote e i contributi;
effettua i pagamenti entro i limiti dello stanziamento del bilancio.

Art. 16

Le eventuali controversie che sorgessero tra i Soci e l'associazione, anche se promossi da Amministratori, ovvero nei loro confronti, e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, saranno decise da un Collegio Arbitrale, in conformità del Regolamento di procedura della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Terni, che i soggetti interessati espressamente dichiarano di ben conoscere ed accettare, anche in riferimento alle modalità di nomina degli arbitri.

Il Collegio arbitrale deciderà in via rituale, secondo diritto, salvo i casi previsti dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/2003, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile (art. 816 e ss) e la decisione sarà espressa in lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 825, commi 2 e 3 del codice di procedura civile.

Art. 17

E' fatto divieto per l'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E' fatto obbligo per l'Associazione di devolvere il patrimonio sociale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra/e Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18

Per quanto non previsto nel presente statuto viene fatto pieno riferimento alle norme del codice civile ed alle altre leggi vigenti in materia"

 

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